IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli articoli numeri 1, 2, 8, 12, 23 e 27 dello statuto, allegato alla legge regionale 19 maggio 1975, n. 31, sono sostituiti da quelli il cui testo e' allegato alla presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, addi' 10 gennaio 1989 MANDARINI (Omissis).