IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Concorsi speciali 1. L'attuazione dei concorsi speciali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 40/84 e successive modifiche viene programmata con deliberazione della giunta regionale. 2. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati dalla giunta regionale relativi alla definizione dei profili professionali e rispettivi requisiti di accesso ai sensi dell'art. 46, legge regionale n. 40/84 e successive modifiche. 3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi speciali, sono esclusi i dipendenti che abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica prevista quale requisito d'ammissione mediante altri concorsi speciali di cui all'art. 46, legge regionale n. 40/84 e successive modificazioni ed integrazioni.