IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La Regione con la presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei laboratori di sanita' pubblica, sulla base di quanto previsto dagli articoli 18, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 53 e dagli articoli 7, 10 e 11 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, e dalle leggi del piano socio-sanitario.