IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 22 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Assegno di studio. - L'assegno di studio e' attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea mediante l'espletamento di un pubblico concorso, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ente. Sono legittimati a partecipare al concorso coloro che: a) appartengono a nuclei familiari aventi un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a L. 18.000.000 decurtato dei trattamenti percepiti a titolo di indennita' integrativa speciale o di contingenza per una cifra pari all'indennita' integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato; b) abbiano superato il numero di esami stabilito per ogni facolta' dal consiglio di amministrazione di ciascun ERSU in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, come modificati dall'art. 3, commi terzo e quarto, della legge 21 aprile 1969, n. 162. Il reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, ed e' elevabile di L. 1.000.000 per ciascun componente a carico. L'importo dell'assegno di studio e' fissato in L. 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede l'Universita' o in localita' di comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima, in L. 1.500.000 per gli altri. Il consiglio di amministrazione identifica le localita' dalle quali si possa raggiungere quotidianamente la sede della universita', in rapporto alla distanza dal centro sede di Ateneo o ai collegamenti per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto. In costanza dei requisiti di cui al comma secondo l'assegno di studio e' confermato sino all'ultimo anno di corso".