IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  22  della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, e'
sostituito dal seguente:
   "Assegno  di  studio.  -  L'assegno di studio e' attribuito per la
frequenza di un solo corso di laurea mediante  l'espletamento  di  un
pubblico concorso, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite dal
consiglio di amministrazione dell'ente.
   Sono legittimati a partecipare al concorso coloro che:
     a) appartengono a nuclei familiari aventi un reddito imponibile,
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore
a  L.  18.000.000  decurtato  dei  trattamenti  percepiti a titolo di
indennita' integrativa speciale o di contingenza per una  cifra  pari
all'indennita'  integrativa  speciale  degli  impiegati  civili dello
Stato;
     b)  abbiano  superato  il  numero  di  esami  stabilito per ogni
facolta'  dal  consiglio  di  amministrazione  di  ciascun  ERSU   in
applicazione  degli  articoli  3 e 4 della legge 14 febbraio 1963, n.
80, come modificati dall'art. 3, commi terzo e quarto, della legge 21
aprile 1969, n. 162.
   Il   reddito  si  intende  comprensivo  dei  redditi  di  tutti  i
componenti  del  nucleo  familiare,  quale  risulta  dallo  stato  di
famiglia,  ed  e'  elevabile di L. 1.000.000 per ciascun componente a
carico.
   L'importo  dell'assegno di studio e' fissato in L. 500.000 per gli
studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede
l'Universita'   o  in  localita'  di  comune  dalla  quale  si  possa
raggiungere quotidianamente la sede medesima, in L. 1.500.000 per gli
altri.  Il consiglio di amministrazione identifica le localita' dalle
quali si possa raggiungere quotidianamente la sede della universita',
in rapporto alla distanza dal centro sede di Ateneo o ai collegamenti
per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto.
   In  costanza  dei  requisiti  di cui al comma secondo l'assegno di
studio e' confermato sino all'ultimo anno di corso".