IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  quota  di  mezzi  propri  della  Regione da destinare alla
realizzazione del programma  di  formazione  professionale  nell'anno
1988,  previsto dall'art. 128, secondo comma, della legge regionale 4
giugno  1988,  n.  11,  e'  elevata  da  L.   47.000.000.000   a   L.
51.000.000.000.