IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nell'anno 1988, previsto dall'art. 128, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e' elevata da L. 47.000.000.000 a L. 51.000.000.000.