(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29
                         del 31 ottobre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Soppressione del fondo di solidarieta'
 
   1.  Il  "Fondo  di  Solidarieta'",  di  cui alla legge regionale 7
novembre 1973, n. 41, e' soppresso.
   Tutte  le attivita' e le passivita' di detto Fondo sono trasferite
al Fondo di previdenza disciplinato dalla legge regionale n.  41  del
1973 e successive modifiche ed integrazioni.
   L'ufficio   di   Presidenza   del   Consiglio,   integrato  da  un
rappresentante di ciascun Gruppo consiliare, provvede con propri atti
in  ordine  alla  cessazione  dell'attivita',  alla definizione dello
stato  patrimoniale  del  soppresso  Fondo  di   solidarieta'   e   a
quant'altro occorra per l'applicazione del presente articolo.
   Sono  a  carico  del predetto Fondo di previdenza gli oneri per le
prestazioni gia' previste a favore dei consiglieri regionali  di  cui
agli  articoli 25 e 27 della richiamata legge regionale n. 41/1973, e
successive modifiche ed integrazioni.
   I  contributi  ed  i  proventi a favore del soppresso Fondo di cui
agli articoli 23 e 24  della  ridetta  legge  regionale  n.  41/1973,
affluiscono al Fondo di previdenza.
   Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 29 della stessa legge
regionale n. 41 in ordine ai contributi  per  i  premi  assicurativi,
intendendosi  il  Fondo  di  solidarieta'  sostituito  dal  Fondo  di
previdenza.