(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 31 ottobre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Soppressione del fondo di solidarieta' 1. Il "Fondo di Solidarieta'", di cui alla legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, e' soppresso. Tutte le attivita' e le passivita' di detto Fondo sono trasferite al Fondo di previdenza disciplinato dalla legge regionale n. 41 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni. L'ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attivita', alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso Fondo di solidarieta' e a quant'altro occorra per l'applicazione del presente articolo. Sono a carico del predetto Fondo di previdenza gli oneri per le prestazioni gia' previste a favore dei consiglieri regionali di cui agli articoli 25 e 27 della richiamata legge regionale n. 41/1973, e successive modifiche ed integrazioni. I contributi ed i proventi a favore del soppresso Fondo di cui agli articoli 23 e 24 della ridetta legge regionale n. 41/1973, affluiscono al Fondo di previdenza. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 29 della stessa legge regionale n. 41 in ordine ai contributi per i premi assicurativi, intendendosi il Fondo di solidarieta' sostituito dal Fondo di previdenza.