la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  l'anno 1988, al finanziamento degli interventi previsti e
disciplinati dalla legge regionale 22 luglio 1987, n. 43 - Titoli  IV
e  V, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza
e per cassa, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  per
il medesimo esercizio:
  (Omissis).