IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  primo  comma  dell'art.  38  della legge regionale 26 novembre
1986, n. 70, e' modificato come segue:
   "Le  Cooperative  artigiane  di  garanzia,  per  poter  ottenere i
benefici, di cui al presente titolo, devono uniformare i loro statuti
allo statuto tipo allegato alla presente legge".