IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 38 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, e' modificato come segue: "Le Cooperative artigiane di garanzia, per poter ottenere i benefici, di cui al presente titolo, devono uniformare i loro statuti allo statuto tipo allegato alla presente legge".