la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Modifica dell'art. 2
             della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
 
   1.  Alla  seconda  alinea  del primo comma dell'art. 2 della legge
regionale 10  maggio  1983,  n.  26  le  parole  "e  le  associazioni
intercomunali" sono abrogate.