la seguente legge: Art. 1. 1. Le provvidenze previste dalla legge regionale 22 novembre 1976, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche ai comuni e alle associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano beni di uso civico. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, addi' 2 dicembre 1988 GUERZONI