la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le provvidenze previste dalla legge regionale 22 novembre 1976,
n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche  ai
comuni   e   alle  associazioni  agrarie,  comunque  denominate,  che
amministrano beni di uso civico.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, addi' 2 dicembre 1988
 
                               GUERZONI