la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 e' cosi' sostituito: "Art. 1. Finalita'. La presente legge detta norme che disciplinano l'assegnazione, la gestione e la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Emilia-Romagna, nonche' le modalita' per la determinazione dei canoni di locazione.". Art. 2. 1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 e' abrogato. 2. Nel quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 la lettera b) e' cosi' sostituita: b) "realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata". 3. Il sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 e' cosi' sostituito: "Possono altresi' essere esclusi, previa autorizzazione della giunta regionale, richiesta con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e sentito il parere del Comune, quegli alloggi che per le modalita' di acquisizione, di realizzazione, di recupero, previste nelle eventuali convenzioni che ne regolano l'utilizzo - per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi e' comunque facolta' del comune indicare le modalita' di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari.". 4. Dopo il sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 sono aggiunti i seguenti commi settimo, ottavo e nono: "Qualora sia accertata l'impossibilita' di utilizzazione del patrimonio trasferito ai comuni ai sensi della legge regionale 1 settembre 1981, n. 25, possono essere esclusi in via temporanea e per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile in caso di comprovate necessita' funzionali, secondo la procedura del sesto comma, quegli alloggi che il comune, anche sulla base di convenzioni appositamente stipulate con le unita' sanitarie locali, ritenga di dover destinare al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico. La convenzione dovra' stabilire le modalita' di utilizzazione e destinazione degli alloggi, nonche' del pagamento del relativo canone. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ai sensi dell'art. 17 della legge 25 marzo 1982, n. 94, segnalano al comune gli alloggi che si rendono disponibili per la locazione. Tali alloggi sono locati nel rispetto della norma suddetta nonche' degli statuti dei singoli enti e il contratto di locazione e' disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. Sono invece assoggettati alle norme della presente legge gli alloggi eventualmente ceduti alle IPAB con le modalita' dell'art. 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e quelli eventualmente realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.".