la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  1  della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 e' cosi'
sostituito:
   "Art. 1. Finalita'. La presente legge detta norme che disciplinano
l'assegnazione, la gestione e la  decadenza  dall'assegnazione  degli
alloggi    di    edilizia   residenziale   pubblica   nella   regione
Emilia-Romagna, nonche' le modalita' per la determinazione dei canoni
di locazione.". Art. 2.
   1.  Il  secondo  comma  dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo
1984, n. 12 e' abrogato.
   2.  Nel  quinto  comma  dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo
1984, n. 12 la lettera b) e' cosi' sostituita:
     b)  "realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
e convenzionata".
   3. Il sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1984,
n. 12 e' cosi' sostituito:
   "Possono  altresi'  essere  esclusi,  previa  autorizzazione della
giunta regionale, richiesta con atto deliberativo dell'ente  pubblico
proprietario  e  sentito il parere del Comune, quegli alloggi che per
le modalita' di acquisizione, di realizzazione, di recupero, previste
nelle  eventuali  convenzioni  che  ne  regolano  l'utilizzo - per la
destinazione  funzionale,  per  le  caratteristiche  della  tipologia
costruttiva  o  dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di
pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili  per  i
fini  propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi e'
comunque facolta' del comune indicare le modalita' di destinazione  e
di individuazione dei soggetti beneficiari.".
   4.  Dopo il sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo
1984, n. 12 sono aggiunti i seguenti commi settimo, ottavo e nono:
   "Qualora  sia  accertata  l'impossibilita'  di  utilizzazione  del
patrimonio trasferito ai comuni ai  sensi  della  legge  regionale  1
settembre 1981, n. 25, possono essere esclusi in via temporanea e per
un periodo non superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile  in  caso  di
comprovate  necessita'  funzionali,  secondo  la  procedura del sesto
comma, quegli alloggi che il comune, anche sulla base di  convenzioni
appositamente  stipulate  con  le unita' sanitarie locali, ritenga di
dover destinare al soddisfacimento dei bisogni abitativi di  soggetti
fruenti   di  intervento  socio-terapeutico.  La  convenzione  dovra'
stabilire le modalita' di utilizzazione e destinazione degli alloggi,
nonche' del pagamento del relativo canone.
   Le  istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficenza (IPAB), ai
sensi dell'art. 17 della legge 25 marzo 1982,  n.  94,  segnalano  al
comune  gli alloggi che si rendono disponibili per la locazione. Tali
alloggi sono locati nel rispetto della norma suddetta  nonche'  degli
statuti  dei singoli enti e il contratto di locazione e' disciplinato
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
   Sono  invece  assoggettati  alle  norme  della  presente legge gli
alloggi eventualmente ceduti alle IPAB con le modalita' dell'art.  45
della legge 5 agosto 1978, n. 457 e quelli eventualmente realizzati o
recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato
o della Regione.".