la seguente legge: Art. 1. 1. Gli importi vigenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, e successivamente modificati e integrati con le Leggi regionali 24 ottobre 1983, n. 38,23 novembre 1984, n. 51, 25 novembre 1985, n. 26 e 21 dicembre 1987, n. 44, sono aumentati del 20%. 2. Si applica, altresi', l'arrotondamento alle cinquecento lire superiori ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 24 ottobre 1983, n. 38.