la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  importi  vigenti delle tasse sulle concessioni regionali,
delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa  allegata
alla  legge  regionale  29  dicembre  1980,  n. 60, e successivamente
modificati e integrati con le Leggi regionali  24  ottobre  1983,  n.
38,23  novembre  1984,  n.  51, 25 novembre 1985, n. 26 e 21 dicembre
1987, n. 44, sono aumentati del 20%.
   2.  Si  applica,  altresi', l'arrotondamento alle cinquecento lire
superiori ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge  regionale
24 ottobre 1983, n. 38.