IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La Regione, al fine di valorizzare i prodotti dell'agricoltura
e dell'artigianato, di far conoscere la gastronomia tipica  locale  e
di  rendere fruibile il patrimonio artistico e quello culturale delle
tradizioni popolari, istituisce le "Strade dei vini  delle  zone  del
Cesanese",  comprendenti  i  comuni  consorziati i cui territori sono
anche  parzialmente  compresi  nelle  zone  delimitate  dalle   leggi
regionali   che  istituiscono  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  Cesanese  del  Piglio,  Cesanese  di  Olevano  Romano  e
Cesanese di Affile.