IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, al fine di valorizzare i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, di far conoscere la gastronomia tipica locale e di rendere fruibile il patrimonio artistico e quello culturale delle tradizioni popolari, istituisce le "Strade dei vini delle zone del Cesanese", comprendenti i comuni consorziati i cui territori sono anche parzialmente compresi nelle zone delimitate dalle leggi regionali che istituiscono i vini a denominazione di origine controllata Cesanese del Piglio, Cesanese di Olevano Romano e Cesanese di Affile.