la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  interviene  mediante  erogazione di contributi in
favore dei comuni della provincia di Roma colpiti dal sisma  iniziato
in  data  11  aprile  1987,  per  le  spese  di  primo intervento, il
consolidamento ed il ripristino di edifici  ad  uso  pubblico  ed  in
favore  delle  popolazioni  ivi  residenti  per  le  riparazioni  del
patrimonio edilizio privato, compresi gli edifici ammessi al culto di
valore storico-monumentale.