la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione interviene mediante erogazione di contributi in favore dei comuni della provincia di Roma colpiti dal sisma iniziato in data 11 aprile 1987, per le spese di primo intervento, il consolidamento ed il ripristino di edifici ad uso pubblico ed in favore delle popolazioni ivi residenti per le riparazioni del patrimonio edilizio privato, compresi gli edifici ammessi al culto di valore storico-monumentale.