la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
1.   La   Regione,   al   fine   di   tutelare  la  produzione  e  la
commercializzazione dell'actinidia, promuove la  costituzione  di  un
consorzio  regionale  di  tutela  operante  con  proprio  marchio  di
qualita'.
   2.  Possono  far parte del consorzio le cooperative, i consorzi di
cooperative,  le  associazioni  dei   produttori   interessati   alla
produzione  e  commercializzazione  dell'actinidia, gli enti pubblici
economici operanti nell'intero territorio della Regione.