la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, al fine di tutelare la produzione e la commercializzazione dell'actinidia, promuove la costituzione di un consorzio regionale di tutela operante con proprio marchio di qualita'. 2. Possono far parte del consorzio le cooperative, i consorzi di cooperative, le associazioni dei produttori interessati alla produzione e commercializzazione dell'actinidia, gli enti pubblici economici operanti nell'intero territorio della Regione.