IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, in armonia con le indicazioni del piano agricolo nazionale 1986/1990 e della legge 8 novembre 1986, n. 752, promuove, a decorrere dall'anno 1988, la realizzazione di iniziative volte alla tutela, alla valorizzazione economica, all'orientamento dei consumi ed all'incremento dei consumi dei prodotti agricoli e zootecnici ritenuti di particolare interesse e provenienti dalle aziende agricole e zootecniche ricadenti nel territorio regionale. 2. I prodotti agricoli e zootecnici di cui al precedente comma comprendono sia quelli di base che quelli da essi derivati.