IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione,  in armonia con le indicazioni del piano agricolo
nazionale 1986/1990 e della legge 8 novembre 1986, n. 752,  promuove,
a decorrere dall'anno 1988, la realizzazione di iniziative volte alla
tutela, alla valorizzazione economica, all'orientamento  dei  consumi
ed  all'incremento  dei  consumi  dei  prodotti agricoli e zootecnici
ritenuti  di  particolare  interesse  e  provenienti  dalle   aziende
agricole e zootecniche ricadenti nel territorio regionale.
   2.  I  prodotti  agricoli  e zootecnici di cui al precedente comma
comprendono sia quelli di base che quelli da essi derivati.