IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La presente legge disciplina la programmazione, l'attuazione e
la verifica di attivita'  integrative  degli  interventi  svolti  dai
servizi  e  strutture  del servizio sanitario regionale in materia di
prevenzione,  diagnosi  e  cura  delle  infezioni   da   HIV   (virus
dell'immunodeficienza     umana)    e    dell'AIDS    (sindrome    da
immunodeficienza acquisita) al fine di:
     a)  sviluppare  iniziative  per  la prevenzione della diffusione
dell'epidemia nella cittadinanza;
     b) promuovere l'eliminazione di situazioni di discriminazione ed
emarginazione associate all'epidemia;
     c)  promuovere  l'aggiornamento professionale degli operatori ed
il miglioramento dell'organizzazione del lavoro nei servizi  sanitari
impegnati  nel sistema di sorveglianza e controllo delle infezioni da
HIV e dell'AIDS;
     d)  promuovere attivita' alternative o complementari al ricovero
anche  in  vista  di  una  migliore  utilizzazione  delle   strutture
ospedaliere;
     e)  realizzare il miglioramento della qualita' della vita, delle
persone  affette  da  AIDS  attraverso  interventi   terapeutici   ed
assistenziali    interdisciplinari   adeguati   in   relazione   alla
particolare e complessa condizione di tali malati.