IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la programmazione, l'attuazione e la verifica di attivita' integrative degli interventi svolti dai servizi e strutture del servizio sanitario regionale in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni da HIV (virus dell'immunodeficienza umana) e dell'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) al fine di: a) sviluppare iniziative per la prevenzione della diffusione dell'epidemia nella cittadinanza; b) promuovere l'eliminazione di situazioni di discriminazione ed emarginazione associate all'epidemia; c) promuovere l'aggiornamento professionale degli operatori ed il miglioramento dell'organizzazione del lavoro nei servizi sanitari impegnati nel sistema di sorveglianza e controllo delle infezioni da HIV e dell'AIDS; d) promuovere attivita' alternative o complementari al ricovero anche in vista di una migliore utilizzazione delle strutture ospedaliere; e) realizzare il miglioramento della qualita' della vita, delle persone affette da AIDS attraverso interventi terapeutici ed assistenziali interdisciplinari adeguati in relazione alla particolare e complessa condizione di tali malati.