IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  7  della legge regionale 19
aprile 1985, n. 50, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Nella  domanda  gli  aspiranti  devono,  altresi',  indicare
l'attivita' professionale per la quale si chiede  l'abilitazione,  le
lingue  straniere  tra quelle incluse nel bando e le eventuali lingue
estere facoltative per  le  quali  si  intende  sostenere  l'esame  e
l'ambito provinciale prescelto.".