IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, e' sostituito dal seguente: "2. Nella domanda gli aspiranti devono, altresi', indicare l'attivita' professionale per la quale si chiede l'abilitazione, le lingue straniere tra quelle incluse nel bando e le eventuali lingue estere facoltative per le quali si intende sostenere l'esame e l'ambito provinciale prescelto.".