IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Obiettivi generali 1. Ai fini di razionalizzare e potenziare l'attivita' apistica, nel quadro dei programmi di valorizzazione delle risorse naturali e di sviluppo delle attivita' minori del settore primario, la Regione promuove iniziative idonee a fornire: a) l'assistenza tecnica agli apicoltori; b) l'assistenza sanitaria e la profilassi degli alveari; c) lo svolgimento di corsi per la formazione professionale degli addetti; d) il servizio di impollinazione dei frutteti; e) la disciplina del nomadismo degli alveari; f) la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'alveare del Lazio; g) il marchio di tutela per la produzione laziale di miele.