IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Obiettivi generali
 
   1.  Ai  fini  di razionalizzare e potenziare l'attivita' apistica,
nel quadro dei programmi di valorizzazione delle risorse  naturali  e
di  sviluppo  delle attivita' minori del settore primario, la Regione
promuove iniziative idonee a fornire:
     a) l'assistenza tecnica agli apicoltori;
     b) l'assistenza sanitaria e la profilassi degli alveari;
     c) lo svolgimento di corsi per la formazione professionale degli
addetti;
     d) il servizio di impollinazione dei frutteti;
     e) la disciplina del nomadismo degli alveari;
     f)   la   commercializzazione   e  valorizzazione  dei  prodotti
dell'alveare del Lazio;
     g) il marchio di tutela per la produzione laziale di miele.