IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   L'esercizio   di   qualunque   forma   e   a  qualunque  fine
dell'attivita' di tassidermia ed  imbalsamazione  e'  subordinato  al
rilascio di un'apposita autorizzazione.