IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, sono sostituiti dai seguenti commi: "1. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale, salvo quanto previsto ai commi successivi, sono istituiti i seguenti servizi: a) servizio amministrativo affari generali, personale e formazione professionale; b) servizio amministrativo bilancio e programmazione finanziaria; c) servizio amministrativo provveditorato, economale, patrimoniale e tecnico; d) servizio materno-infantile e dell'eta' evolutiva, per la procreazione cosciente e responsabile; e) servizio per l'assistenza ospedaliera pubblica, convenzionata e privata; f) servizio per l'assistenza sanitaria extra ospedaliera comprendente la medicina di base, specialistica e legale; g) servizio dipartimentale di salute mentale; h) servizio per l'igiene pubblica e ambientale; i) servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; l) servizio farmaceutico; m) servizio veterinario. 2. Nelle unita' sanitarie locali che non gestiscono direttamente presidi ospedalieri pubblici il servizio di cui alla lettera e) e' unificato con il servizio previsto alla lettera f). 3. Il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o il consiglio della comunita' montana, secondo i rispettivi ambiti territoriali, su proposta del comitato di gestione ed in relazione alle dimensioni dell'unita' sanitaria locale nonche' dei relativi presidi, possono concentrare i servizi di cui ai precedenti commi del presente articolo in un minor numero di servizi".