IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale
7 gennaio 1987, n. 5, sono sostituiti dai seguenti commi:
   "1.  Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale, salvo quanto
previsto ai commi successivi, sono istituiti i seguenti servizi:
     a)   servizio   amministrativo   affari  generali,  personale  e
formazione professionale;
     b)    servizio    amministrativo   bilancio   e   programmazione
finanziaria;
     c)    servizio    amministrativo    provveditorato,   economale,
patrimoniale e tecnico;
     d)  servizio  materno-infantile  e  dell'eta'  evolutiva, per la
procreazione cosciente e responsabile;
     e) servizio per l'assistenza ospedaliera pubblica, convenzionata
e privata;
     f)   servizio   per  l'assistenza  sanitaria  extra  ospedaliera
comprendente la medicina di base, specialistica e legale;
     g) servizio dipartimentale di salute mentale;
     h) servizio per l'igiene pubblica e ambientale;
     i) servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
     l) servizio farmaceutico;
     m) servizio veterinario.
   2.  Nelle  unita' sanitarie locali che non gestiscono direttamente
presidi ospedalieri pubblici il servizio di cui alla  lettera  e)  e'
unificato con il servizio previsto alla lettera f).
   3.   Il   consiglio   comunale   o  l'assemblea  dell'associazione
intercomunale o il  consiglio  della  comunita'  montana,  secondo  i
rispettivi  ambiti territoriali, su proposta del comitato di gestione
ed in relazione alle dimensioni dell'unita' sanitaria locale  nonche'
dei  relativi  presidi,  possono  concentrare  i  servizi  di  cui ai
precedenti  commi  del  presente  articolo  in  un  minor  numero  di
servizi".