IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  n. 16 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio
1980, n. 30 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  cosi'
sostituito:
   "Concessione di costituzione di:
 
                                             Tassa           Tassa
                                          di rilascio        annuale
                                               ---             ---
1) azienda faunistico-venatoria, per ogni
   ettaro . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.728          1.728
2) centro privato di produzione di selvaggina.
   Decreto del Presidente della Repubblica 15
   gennaio 1972, n. 11, articolo 1, lettera o).
   Legge 27 dicembre 1977, n. 968, articolo 6,
   lettera d) e articolo 36. Legge regionale
   14 settembre 1982, n. 40 . . . . . . . .  288.000        288.000
 
   Nota: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni L. 100 di tassa
e' dovuta una soprattassa  di  L.  100,  che  dovra'  essere  versata
contestualmente alla tassa.
   Le  tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno
cui si riferiscono.
   La  concessione  ed  il  rinnovo  sono disciplinati dalla legge 27
dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia.
   Le    tasse    di    concessione    previste    per   le   aziende
faunistico-venatorie sono ridotte alla misura  di  un  ottavo  per  i
territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge
25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni".