IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il n. 16 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, e' cosi' sostituito: "Concessione di costituzione di: Tassa Tassa di rilascio annuale --- --- 1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.728 1.728 2) centro privato di produzione di selvaggina. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, articolo 6, lettera d) e articolo 36. Legge regionale 14 settembre 1982, n. 40 . . . . . . . . 288.000 288.000 Nota: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni L. 100 di tassa e' dovuta una soprattassa di L. 100, che dovra' essere versata contestualmente alla tassa. Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni".