la seguente legge: Art. 1 1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e' autorizzato, fino al 31 marzo 1989, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1989 sulla base del bilancio per l'anno 1988, limitatamente ad un dodicesimo per ogni mese dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio. 2. Il detto limite puo' essere superato unicamente quando si tratti di spese obbligatorie o tassativamente regolate dalla legge e che non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.