la seguente legge:
 
                                Art. 1
 
   1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 70 della legge regionale 30
aprile  1980,  n.  25,  e'  autorizzato,  fino  al  31  marzo   1989,
l'esercizio  provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1989 sulla
base del bilancio per l'anno 1988, limitatamente ad un dodicesimo per
ogni  mese  dello  stanziamento  di  ciascun  capitolo dello stato di
previsione della spesa del detto bilancio.
   2.  Il  detto  limite  puo'  essere  superato unicamente quando si
tratti di spese obbligatorie o tassativamente regolate dalla legge  e
che  non  siano  suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in
dodicesimi.