(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 22 del 1 dicembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' La regione Molise in armonia con lo statuto regionale e le funzioni amministrative attribuite alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in attuazione del regolamento CEE, 270 del 6 febbraio 1979 e secondo quanto previsto dal regolamento CEE 797 del 30 marzo 1985, emana le norme di attuazione dei Servizi regionali di sviluppo agricolo. I Servizi regionali di sviluppo agricolo (S.S.A.) hanno lo scopo di elevare la professionalita' degli operatori agricoli, contribuire all'incremento della produttivita' e dei redditi, nonche', all'ammodernamento delle aziende agricole. I S.S.A. hanno le seguenti finalita': 1) esercitare le attivita' di assistenza tecnica specializzata e polivalente; 2) provvedere alla divulgazione tempestiva delle innovazioni normative, tecniche e scientifiche nel settore agricolo; 3) fornire consulenze sia per la gestione che per la rinconversione aziendale e colturale; 4) provvedere all'aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori agricoli; 5) curare la formazione e la qualificazione professionale dei giovani operatori agricoli; 6) elevare la professionalita' e la specializzazione dei tecnici cui sono affidati i servizi di sviluppo agricolo; 7) elaborare proposte ed assumere iniziative atte a migliorare e tutelare produzioni animali e vegetali, regionali; 8) progettare e curare attivita' di ricerche nel campo della sperimentazione produttiva, della conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli regionali. La Regione garantisce il pluralismo nell'istituzione del S.S.A. anche tramite l'autogestione dei servizi da parte di imprenditori agricoli e la partecipazione delle loro organizzazioni professionali.