(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 30 gennaio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuitele dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ed in conformita' con quanto disposto dalla legislazione statale, promuove, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, e col concorso delle associazioni di volontariato, interventi di protezione civile, anche di carattere integrativo, diretti a tutelare l'incolumita' del singolo e delle popolazioni, i beni, le attivita' produttive e l'ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall'attivita' dell'uomo. 2. A tal fine, nell'ambito delle materie di propria competenza o ad essa delegate: a) instaura rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organi dello Stato competenti in materia di protezione civile, con gli enti locali e gli organismi di protezione civile e le associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale; b) programma le attivita' regionali di previsione, prevenzione ed emergenza in coordinamento con i piani predisposti dagli organi dello Stato; c) provvede alla direzione unitaria delle attivita' di protezione civile di competenza regionale in modo da promuovere il coordinamento con quelle delle province, dei comuni, degli organismi di protezione civile e delle associazioni di volontariato. 3. Essa inoltre, per le materie non di propria competenza concorre, in conformita' con quanto disposto dalla legislazione statale, alla organizzazione nazionale delle protezione civile e collabora alle attivita' di prevenzione e soccorso di intesa con i competenti organi dello Stato.