(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del
30 gennaio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' e ambito di applicazione
 
   1.  La  Regione,  nell'ambito  delle competenze attribuitele dallo
Statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di  attuazione  ed   in
conformita' con quanto disposto dalla legislazione statale, promuove,
d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, e
col  concorso  delle  associazioni  di  volontariato,  interventi  di
protezione civile, anche di carattere integrativo, diretti a tutelare
l'incolumita'  del  singolo e delle popolazioni, i beni, le attivita'
produttive e l'ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da  eventi
calamitosi o catastrofi anche causati dall'attivita' dell'uomo.
   2.  A  tal fine, nell'ambito delle materie di propria competenza o
ad essa delegate:
     a)  instaura  rapporti di collaborazione e di partecipazione con
gli organi dello Stato competenti in materia  di  protezione  civile,
con  gli  enti  locali  e  gli  organismi  di  protezione civile e le
associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;
     b)  programma  le attivita' regionali di previsione, prevenzione
ed emergenza in coordinamento con i piani  predisposti  dagli  organi
dello Stato;
     c)   provvede   alla   direzione  unitaria  delle  attivita'  di
protezione civile di competenza regionale in modo  da  promuovere  il
coordinamento  con quelle delle province, dei comuni, degli organismi
di protezione civile e delle associazioni di volontariato.
   3.  Essa  inoltre,  per  le  materie  non  di  propria  competenza
concorre, in  conformita'  con  quanto  disposto  dalla  legislazione
statale,  alla  organizzazione  nazionale  delle  protezione civile e
collabora alle attivita' di prevenzione e soccorso di  intesa  con  i
competenti organi dello Stato.