la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             Istituzione
 
   1.  E'  istituito  presso  il  consiglio  regionale della Sardegna
l'ufficio del difensore civico.
   2.  Il  difensore  civico  non  e'  sottoposto  ad alcuna forma di
dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita  le  sue  funzioni  in
piena indipendenza.