la seguente legge: Art. 1. Compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici 1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai presidenti, ai componenti diversi dal professore universitario ed ai segretari delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso le unita' sanitarie locali, oltre alle eventuali indennita' di missione e di viaggio, i seguenti compensi lordi: 1) per i concorsi per l'assunzione di personale laureato in posizione funzionale apicale: a) fino a 5 candidati lire 400.000; b) oltre 5 candidati lire 500.000; 2) per i concorsi per l'assunzione di personale laureato nella 10a posizione funzionale: a) fino a 5 candidati lire 300.000; b) oltre 5 candidati lire 400.000; 3) per i concorsi per l'assunzione di personale laureato e non laureato nella 7, 8a o 9a posizione funzionale: a) fino a 5 candidati lire 150.000; b) da 6 a 15 candidati lire 200.000; c) da 16 a 30 candidati lire 250.000; d) da 31 a 100 candidati lire 300.000; e) da 101 a 200 candidati lire 400.000; f) oltre 200 candidati: il compenso di cui alla precedente lettera e) e' integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore gruppo di 100 candidati; 4) per i concorsi per l'assunzione del restante personale non laureato: a) fino a 5 candidati lire 100.000; b) da 6 a 15 candidati lire 150.000; c) da 16 a 30 candidati lire 200.000; d) da 31 a 100 candidati lire 250.000; e) da 101 a 200 candidati lire 350.000; f) oltre 200 candidati: il compenso di cui alla precedente lettera e) e' integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore gruppo di 100 candidati; 5) per l'assunzione di personale con selezione per chiamata diretta: a) fino a 5 candidati lire 50.000; b) da 6 a 15 candidati lire 100.000; c) da 16 a 30 candidati lire 150.000; d) da 31 a 100 candidati lire 200.000; e) da 101 a 200 candidati lire 250.000; f) oltre 200 candidati: il compenso di cui alla precedente lettera e) e' integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore gruppo di 100 candidati. 2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si fa riferimento al numero dei candidati presenti alla prima prova d'esame. 3. Ai presidenti, ai componenti diversi dal professore universitario ed ai segretari delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita' su base provinciale ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, oltre alle eventuali indennita' di missione e di viaggio, spettano i seguenti compensi: a) fino a 5 candidati lire 400.000; b) oltre 5 candidati lire 500.000. 4. Al professore universitario componente delle commissioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 si applica il disposto di cui all'art. 10 della legge provinciale 1 dicembre 1978, n. 62. 5. Nel caso in cui vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, ai fini della determinazione del compenso dovuto si ha riguardo al numero dei candidati rispettivamente assegnati alla commissione e ad ogni sottocommissione. 6. In caso di sostituzione dei componenti delle commissioni esaminatrici nel corso della procedura concorsuale, il compenso di cui ai precedenti commi e' suddiviso tra il componente titolare e il sostituto, proporzionalmente al numero delle sedute cui i medesimi hanno partecipato. 7. I compensi di cui al presente articolo vengono applicati per i concorsi e gli esami di idoneita' per i quali la prima prova d'esame si e' svolta in data successiva al 1 settembre 1988.