la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici
 
   1.  Fino  all'emanazione  del  decreto  interministeriale  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro  della  sanita'
30   gennaio   1982,   e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ai
presidenti, ai componenti diversi dal professore universitario ed  ai
segretari   delle   commissioni   esaminatrici   dei   concorsi   per
l'assunzione di personale presso le unita'  sanitarie  locali,  oltre
alle  eventuali  indennita'  di  missione  e  di  viaggio, i seguenti
compensi lordi:
    1)  per  i  concorsi  per  l'assunzione  di personale laureato in
posizione funzionale apicale:
      a) fino a 5 candidati lire 400.000;
      b) oltre 5 candidati lire 500.000;
    2)  per  i  concorsi per l'assunzione di personale laureato nella
10a posizione funzionale:
      a) fino a 5 candidati lire 300.000;
      b) oltre 5 candidati lire 400.000;
    3)  per  i  concorsi per l'assunzione di personale laureato e non
laureato nella 7, 8a o 9a posizione funzionale:
      a) fino a 5 candidati lire 150.000;
      b) da 6 a 15 candidati lire 200.000;
      c) da 16 a 30 candidati lire 250.000;
      d) da 31 a 100 candidati lire 300.000;
      e) da 101 a 200 candidati lire 400.000;
      f)  oltre  200  candidati:  il  compenso di cui alla precedente
lettera e) e' integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore  gruppo  di
100 candidati;
    4)  per  i  concorsi  per l'assunzione del restante personale non
laureato:
      a) fino a 5 candidati lire 100.000;
      b) da 6 a 15 candidati lire 150.000;
      c) da 16 a 30 candidati lire 200.000;
      d) da 31 a 100 candidati lire 250.000;
      e) da 101 a 200 candidati lire 350.000;
      f)  oltre  200  candidati:  il  compenso di cui alla precedente
lettera e) e' integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore  gruppo  di
100 candidati;
    5)  per  l'assunzione  di  personale  con  selezione per chiamata
diretta:
      a) fino a 5 candidati lire 50.000;
      b) da 6 a 15 candidati lire 100.000;
      c) da 16 a 30 candidati lire 150.000;
      d) da 31 a 100 candidati lire 200.000;
      e) da 101 a 200 candidati lire 250.000;
      f)  oltre  200  candidati:  il  compenso di cui alla precedente
lettera e) e' integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore  gruppo  di
100 candidati.
   2.   Ai   fini   dell'applicazione  del  precedente  comma  si  fa
riferimento  al  numero  dei  candidati  presenti  alla  prima  prova
d'esame.
   3.   Ai   presidenti,   ai   componenti   diversi  dal  professore
universitario ed ai segretari delle  commissioni  esaminatrici  degli
esami   di  idoneita'  su  base  provinciale  ai  sensi  della  legge
provinciale 18 agosto 1983, n. 34, oltre alle eventuali indennita' di
missione e di viaggio, spettano i seguenti compensi:
     a) fino a 5 candidati lire 400.000;
     b) oltre 5 candidati lire 500.000.
   4. Al professore universitario componente delle commissioni di cui
ai precedenti commi 1 e 3 si applica il disposto di cui  all'art.  10
della legge provinciale 1 dicembre 1978, n. 62.
   5. Nel caso in cui vengano costituite le sottocommissioni previste
dal settimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro della  sanita'
30  gennaio 1982, ai fini della determinazione del compenso dovuto si
ha riguardo al numero dei candidati  rispettivamente  assegnati  alla
commissione e ad ogni sottocommissione.
   6.  In  caso  di  sostituzione  dei  componenti  delle commissioni
esaminatrici nel corso della procedura concorsuale,  il  compenso  di
cui  ai precedenti commi e' suddiviso tra il componente titolare e il
sostituto, proporzionalmente al numero delle sedute  cui  i  medesimi
hanno partecipato.
   7.  I compensi di cui al presente articolo vengono applicati per i
concorsi e gli esami di idoneita' per i quali la prima prova  d'esame
si e' svolta in data successiva al 1 settembre 1988.