(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 20 dicembre 1988)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  1  della  legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e
successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente  comma:
   "7.  Fatte  salve  le disposizioni di cui ai commi precedenti, nei
confronti degli utenti dei convitti dei  centri  sociali,  ovvero  di
forme  di  assistenza  similari  o  sostitutive dei medcsimi, i quali
siano titolari di prestazioni economiche ai sensi dell'art.  3  della
legge  provinciale  21  agosto  1978,  n. 46, e successive modifiche,
sara'  esercitata  rivalsa.  Detta  rivalsa,  da  disciplinarsi   con
apposito  regolamento  di  esecuzione,  dovra' seguire il criterio di
assicurare  all'assistito  per   le   sue   esigenze   personali   la
disponibilita'   di   una   somma   comunque  non  inferiore  ad  1/3
dell'ammontare della pensione  minima  dei  lavoratori  non  autonomi
erogata  dall'I.N.P.S.  Non e' suscettibile di rivalsa la tredicesima
mensilita' della pensione.".