(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 20 dicembre 1988) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente comma: "7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, nei confronti degli utenti dei convitti dei centri sociali, ovvero di forme di assistenza similari o sostitutive dei medcsimi, i quali siano titolari di prestazioni economiche ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sara' esercitata rivalsa. Detta rivalsa, da disciplinarsi con apposito regolamento di esecuzione, dovra' seguire il criterio di assicurare all'assistito per le sue esigenze personali la disponibilita' di una somma comunque non inferiore ad 1/3 dell'ammontare della pensione minima dei lavoratori non autonomi erogata dall'I.N.P.S. Non e' suscettibile di rivalsa la tredicesima mensilita' della pensione.".