IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Fino  a quando i livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria
non saranno determinati con le norme di cui al primo comma  dell'art.
27   della  legge  provinciale  2  gennaio  1981,  n.  1,  la  giunta
provinciale e' autorizzata a determinare e  rivedere  annualmente  le
quote   di   rimborso   delle  prestazioni  di  assistenza  sanitaria
integrativa, concedibili dal servizio sanitario provinciale, entro  i
limiti   della  variazione  in  aumento,  accertata  dall'I.S.T.A.T.,
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati verificatasi nell'anno precedente.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, addi' 19 dicembre 1988
 
                               MAGNAGO
 
Visto il Commissario del Governo per la Provincia: URSI'