IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Collocamento a riposo
 
   All'art.  75  della  legge  regionale  9  agosto 1973, n. 33, sono
aggiunti i seguenti commi:
   "Al personale che dovra' cessare dal servizio per limiti di eta' e
che a tale data non avra' maturato il diritto  ad  alcun  trattamento
minimo  di  pensione  e'  concesso,  a  domanda,  il  mantenimento in
servizio sino ad ottenere il completamento dei servizi necessari alla
maturazione di tale trattamento minimo.
   La  domanda  di  cui  al  comma  precedente deve essere presentata
almeno un anno prima del  compimento  del  limite  di  eta'  previsto
dall'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
   Al  fine  dell'accertamento  del  diritto  al trattamento unico di
pensione  fara'  fede  la  certificazione  fornita   dagli   istituti
previdenziali competenti: CPDEL, INPS.
   Il  mantenimento  in  servizio  di  cui  al primo comma non potra'
essere comunque superiore a cinque anni".