IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Collocamento a riposo All'art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, sono aggiunti i seguenti commi: "Al personale che dovra' cessare dal servizio per limiti di eta' e che a tale data non avra' maturato il diritto ad alcun trattamento minimo di pensione e' concesso, a domanda, il mantenimento in servizio sino ad ottenere il completamento dei servizi necessari alla maturazione di tale trattamento minimo. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata almeno un anno prima del compimento del limite di eta' previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Al fine dell'accertamento del diritto al trattamento unico di pensione fara' fede la certificazione fornita dagli istituti previdenziali competenti: CPDEL, INPS. Il mantenimento in servizio di cui al primo comma non potra' essere comunque superiore a cinque anni".