IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1989, il bilancio per l'anno finanziario 1989, secondo gli stati di previsione e con le modalita' e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale, ed eventuali successive note.