IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Titolarieta' dei beni Vincolo di destinazione 1. I beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti ad enti, casse mutue e gestioni soppresse, i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o ai consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli Enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o consorzi delle stesse nonche' dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali rispettive. 2. I beni immobili da "rendita patrimoniale" devono essere attribuiti al comune sede del disciolto ente proprietario dei beni medesimi.