IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Titolarieta' dei beni
                       Vincolo di destinazione
 
   1.   I  beni  mobili  ed  immobili  e  le  attrezzature  destinate
prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti ad enti, casse mutue
e  gestioni  soppresse,  i  beni mobili ed immobili e le attrezzature
appartenenti alle province o ai consorzi di enti locali  e  destinati
ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le
attrezzature dei laboratori provinciali di  igiene  e  profilassi,  i
beni  mobili  ed  immobili  e le attrezzature degli Enti ospedalieri,
degli ospedali psichiatrici  e  neuropsichiatrici  e  dei  centri  di
igiene  mentale  dipendenti  dalle  province  o consorzi delle stesse
nonche'  dei  presidi  sanitari  extraospedalieri  dipendenti   dalle
province  o da consorzi di enti locali, sono trasferiti al patrimonio
dei comuni competenti per territorio,  con  vincolo  di  destinazione
alle unita' sanitarie locali rispettive.
   2.  I  beni  immobili  da  "rendita  patrimoniale"  devono  essere
attribuiti al comune sede del disciolto ente  proprietario  dei  beni
medesimi.