IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Presupposto della rendicontazione e soggetti
 
   1. L'art. 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e' cosi'
sostituito:
   "Le  province,  i  comuni  e/o  i  consorzi  e gli enti locali che
svolgono attivita' di formazione professionale, in regime  di  delega
e/o  convenzione,  con  fondi  erogati  dalla  regione Puglia, devono
presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 giorni dalla data
di   chiusura  dell'anno  formativo,  approvata  rispettivamente  dai
consigli provinciali, comunali e dalle assemblee di consorzi, vistata
dai competenti organi previsti dalla legge.
   2.  La  documentazione  da  inviare  alla  giunta regionale per il
controllo di competenza e' costituita da:
     a) deliberazione del conto consuntivo annuale;
     b)  deliberazioni  di  spesa  effettuate  nell'anno  finanziario
regolarmente approvate dagli organi competenti.
   3.  Gli  enti  gestori  convenzionati  devono  presentare un'unica
rendicontazione finanziaria, relativamente all'intero anno  formativo
e  ad  ogni  altra attivita' isolata preventivamente autorizzata, nel
termine  di  centoventi  giorni  dalla  chiusura  dell'anno  o  dalla
conclusione   dell'attivita'  o  dalla  data  di  chiusura  dell'anno
formativo.
   4.  Oltre  tale  termine, sulle eventuali differenze da restituire
alla Regione, decorre a carico dell'ente,  l'interesse  maturato  sul
conto dal considerarsi esaustivo anche del degrado monetario.
   5.  Lo schema di rendicontazione e' definito dall'assessorato alla
formazione professionale a cui e' trasmesso.
   6.   Al   rendiconto  deve  essere  allegata  copia  di  tutta  la
documentazione  relativa  alle  spese,   mentre   la   documentazione
originaria  e'  trattenuta  dall'ente  gestore e resta a disposizione
dell'assessorato    che,    attraverso    l'ufficio    riscontro    e
rendicontazione,  appositamente  istituito nell'ambito del settore di
formazione professionale, provvedera' al controllo di competenza.
   7.  La mancata presentazione dei rendiconti o della notifica delle
deliberazioni, rese esecutive per le province, comuni e/o consorzi di
enti    locali,   comporta   la   sospensione   dell'erogazione   dei
finanziamenti con l'esclusione di quelli relativi al personale".