IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Presupposto della rendicontazione e soggetti 1. L'art. 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e' cosi' sostituito: "Le province, i comuni e/o i consorzi e gli enti locali che svolgono attivita' di formazione professionale, in regime di delega e/o convenzione, con fondi erogati dalla regione Puglia, devono presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'anno formativo, approvata rispettivamente dai consigli provinciali, comunali e dalle assemblee di consorzi, vistata dai competenti organi previsti dalla legge. 2. La documentazione da inviare alla giunta regionale per il controllo di competenza e' costituita da: a) deliberazione del conto consuntivo annuale; b) deliberazioni di spesa effettuate nell'anno finanziario regolarmente approvate dagli organi competenti. 3. Gli enti gestori convenzionati devono presentare un'unica rendicontazione finanziaria, relativamente all'intero anno formativo e ad ogni altra attivita' isolata preventivamente autorizzata, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'anno o dalla conclusione dell'attivita' o dalla data di chiusura dell'anno formativo. 4. Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione, decorre a carico dell'ente, l'interesse maturato sul conto dal considerarsi esaustivo anche del degrado monetario. 5. Lo schema di rendicontazione e' definito dall'assessorato alla formazione professionale a cui e' trasmesso. 6. Al rendiconto deve essere allegata copia di tutta la documentazione relativa alle spese, mentre la documentazione originaria e' trattenuta dall'ente gestore e resta a disposizione dell'assessorato che, attraverso l'ufficio riscontro e rendicontazione, appositamente istituito nell'ambito del settore di formazione professionale, provvedera' al controllo di competenza. 7. La mancata presentazione dei rendiconti o della notifica delle deliberazioni, rese esecutive per le province, comuni e/o consorzi di enti locali, comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti con l'esclusione di quelli relativi al personale".