IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Indennita' speciale di bilinguismo
 
   1.   Al   personale   di   ruolo   e   non   di  ruolo  dipendente
dell'amministrazione  regionale,   che   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni  di  legge abbia superato la prova di accertamento della
conoscenza  della  lingua  francese,  e'   attribuita   un'indennita'
speciale  di  bilinguismo  cumulabile  con  tutte le altre indennita'
nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1
gennaio 1986 ed il 4 settebre 1986:
     a) personale non inquadrato nei livelli funzionali, L. 210.405;
     b)  personale  appartenente  alla  terza fascia funzionale, lire
175.338;
     c)  personale  appartenente alla seconda fascia funzionale, lire
140.270;
     d)  personale  appartenente  alla  prima fascia funzionale, lire
126.243.
   A  decorrere  dal 5 settembre 1986 l'indennita' e' corrisposta nei
seguenti importi mensili lordi:
     a) lire 241.965;
     b) lire 201.638;
     c) lire 161.310;
     d) lire 145.179.
   2.  I  livelli  retributivi cui corrispondono le fasce indicate al
precedente comma sono quelli  risultanti  dalla  legge  regionale  10
maggio  1983,  n.  32, come integrata dalle leggi regionali 21 maggio
1985, n. 35, 1 aprile 1986, n. 12,  19  febbraio  1987,  n.  10,  29
gennaio  1988,  n.  11 e 18 febbraio 1988, n. 13, recanti norme sullo
stato giuridico ed economico del personale della Regione.
   3.   Detta  indennita',  da  corrispondersi  mensilmente,  non  e'
computabile  agli  effetti  del  trattamento  di  quiescenza  ed   e'
rivalutabile  ogni  due  anni  nella  misura prevista dal terzo comma
dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  30
maggio   1988,   n.   287,   recante   norme  per  la  corresponsione
dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego  in  servizio  presso  uffici  o  enti  ubicati nella regione
autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.
   4.  L'indennita'  di bilinguismo e' sospesa in tutti i casi in cui
e' prevista la sospensione del trattamento economico e  nel  caso  in
cui  il  personale  regionale  sia  comandato  in  servizio fuori del
territorio regionale presso altre amministrazioni o enti.