IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  insegnanti  e  gli  istitutori  in  servizio non di ruolo
nell'anno scolastico 1981-1982 nelle scuole dipendenti della  Regione
e  nel  convitto  regionale "F. Chabod", con nomina di durata annuale
conferita dal sovraintendente agli studi, i quali siano  in  possesso
dell'abilitazione,   ove   prescritta,  ovvero  la  conseguano  nelle
apposite sessioni riservate, previste dall'art. 3 del decreto-legge 3
maggio  1988,  n.  140,  convertito  con  modificazioni nella legge 4
luglio 1988, n. 246, hanno titolo ad essere gradualmente immessi  nei
ruoli  del  personale scolastico della Valle d'Aosta con le modalita'
di cui al primo comma dell'articolo 11 ed all'articolo 17 del  citato
decreto-legge  3  maggio  1988,  n. 140, convertito con modificazioni
nella legge 4 luglio 1988, n. 246.
   2. Hanno parimenti titolo ad essere gradualmente immessi nei ruoli
del personale scolastico della Valle d'Aosta, con le modalita' di cui
al   quarto   comma  dell'art.  11  ed  all'articolo  17  del  citato
decreto-legge 3 maggio 1988, n.  140,  convertito  con  modificazioni
nella legge 4 luglio 1988, n. 246:
     a)  gli  insegnanti  che  abbiano  comunque  svolto,  negli anni
scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio
in  qualita'  di  supplente  nelle scuole dipendenti dalla Regione ed
abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di  ruolo
nelle  medesime  scuole o nelle corrispondenti scuole statali o nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nel settennio
antecedente  alla  data del 10 settembre 1982 e che siano in possesso
dell'abilitazione,  ove  prescritta,  ovvero  la   conseguano   nelle
apposite sessioni riservate, previste dall'art. 3 del decreto-legge 3
maggio 1988, n. 140,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  4
luglio 1988, n. 246;
     b)   gli   insegnanti   che  abbiano  conseguito,  nel  predetto
settennio, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole  sopracitate
una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette
decimi  e  che  abbiano  svolto,  nel  medesimo   settennio,   almeno
centottanta  giorni  giorni  di  servizio, anche non continuativi, in
qualita' di supplenti nelle scuole dipendenti della Regione;
     c)  gli  istitutori  che,  avendo prestato servizio non di ruolo
presso il convitto  regionale  "F.  Chabod",  siano  in  possesso  di
requisiti  analoghi  a  quelli previsti dalle precedenti lettere a) e
b).
   3.  Nel  caso  di  aspiranti  che  non  abbiano superato con esito
positivo l'accertamento della conoscenza della lingua francese in  un
concorso  ordinario  di  grado  corrispondente  o,  limitatamente  al
personale educativo, in  un  concorso  a  posti  di  insegnamento  di
qualsiasi  ordine  di scuola, l'inclusione nelle apposite graduatorie
regionali e' subordinata al superamento della prova di verifica della
piena  conoscenza  della  lingua  francese, prevista dal quarto comma
dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57.