IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1986 o dalla successiva data di
assunzione in servizio, agli ispettori tecnici periferici  del  ruolo
regionale,  al  personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo
delle  scuole  dipendenti  dalla  Regione,  compresi   gli   istituti
professionali,  i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte,  ed al
personale direttivo e docente di ruolo e non di  ruolo  del  convitto
regionale  "Federico  Chabod"  di  Aosta,  in  possesso dei requisiti
indicati nel successivo art. 2, e' corrisposta un'indennita'  mensile
di  bilinguismo  nelle misure e con le modalita' previste dall'art. 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988,
n. 287.
   2.  L'indennita'  di  cui al precedente comma non e' corrisposta o
viene corrisposta in misura ridotta in tutti i casi di sospensione  o
di riduzione dello stipendio.