IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 o dalla successiva data di assunzione in servizio, agli ispettori tecnici periferici del ruolo regionale, al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte, ed al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo del convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2, e' corrisposta un'indennita' mensile di bilinguismo nelle misure e con le modalita' previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287. 2. L'indennita' di cui al precedente comma non e' corrisposta o viene corrisposta in misura ridotta in tutti i casi di sospensione o di riduzione dello stipendio.