IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'indennita' di cui all'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, spettante al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne e elementari della Regione, e' corrisposto nella misura del 33 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento. 2. Ai beneficiari del trattamento integrativo di quiescenza, di cui all'art. 7 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, il trattamento in godimento e' maggiorato del 32 per cento con la stessa decorrenza prevista dal precedente comma.