IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore
della presente legge l'indennita'  di  cui  all'art.  1  della  legge
regionale   2   febbraio  1968,  n.  1,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, spettante al personale direttivo e docente in  servizio
nelle scuole materne e elementari della Regione, e' corrisposto nella
misura del 33 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento.
   2.  Ai  beneficiari  del trattamento integrativo di quiescenza, di
cui all'art. 7 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, il
trattamento in godimento e' maggiorato del 32 per cento con la stessa
decorrenza prevista dal precedente comma.