IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'autorizzazione  di  spesa  recata  dalla  legge regionale 28
dicembre 1984, n. 73, concernente gli interventi  finanziari  per  la
realizzazione  dell'autostrada  da Aosta a Courmayeur, modificata con
le leggi regionali 19 febbraio 1988, n. 12; 29 marzo 1988, n. 17;  19
aprile  1988, n. 18; 16 giugno 1988, nn. 42 e 43; 17 giugno 1988, nn.
52 e 53, e' elevata di lire 25.570 milioni.
   2. Per le finalita' di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n.
13 concernente il risanamento  del  bestiame  in  Valle  d'Aosta,  e'
approvata  per  l'esercizio  1988  una  ulteriore spesa di lire 4.000
milioni.
   3.  In  relazione  al  programma  straordinario di opere pubbliche
realizzato  dal  comune  Aosta  nell'esercizio  finanziario  1987  e'
autorizzata  la  concessione  a  favore  del  comune  medesimo  di un
contributo in conto capitale di lire 4.500 milioni.
   4.   Per  la  concessione  dei  contributi  previsti  dalla  legge
regionale 11 novembre 1974, n. 44,  relativa  alle  espropriazioni  e
occupazione  d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale
22 ottobre 1971, n. 865, e' autorizzata una ulteriore spesa  di  lire
1.000 milioni a carico dell'esercizio 1988.
   5.  La  spesa  a  carico dell'esercizio 1988 per la concessione di
incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale
di  cui  alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 42 e' elevata di lire
2.500 milioni.
   6.  In  relazione  al  programma  straordinario di opere pubbliche
realizzato dal comune di Verre's nell'esercizio finanziario  1987  e'
autorizzata  la  concessione  a  favore  del  comune  medesimo  di un
contributo in conto capitale di lire 500 milioni.