IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 73, concernente gli interventi finanziari per la realizzazione dell'autostrada da Aosta a Courmayeur, modificata con le leggi regionali 19 febbraio 1988, n. 12; 29 marzo 1988, n. 17; 19 aprile 1988, n. 18; 16 giugno 1988, nn. 42 e 43; 17 giugno 1988, nn. 52 e 53, e' elevata di lire 25.570 milioni. 2. Per le finalita' di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 concernente il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, e' approvata per l'esercizio 1988 una ulteriore spesa di lire 4.000 milioni. 3. In relazione al programma straordinario di opere pubbliche realizzato dal comune Aosta nell'esercizio finanziario 1987 e' autorizzata la concessione a favore del comune medesimo di un contributo in conto capitale di lire 4.500 milioni. 4. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alle espropriazioni e occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni a carico dell'esercizio 1988. 5. La spesa a carico dell'esercizio 1988 per la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 42 e' elevata di lire 2.500 milioni. 6. In relazione al programma straordinario di opere pubbliche realizzato dal comune di Verre's nell'esercizio finanziario 1987 e' autorizzata la concessione a favore del comune medesimo di un contributo in conto capitale di lire 500 milioni.