IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione maggiore spesa 1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la maggiore spesa di L. 300.000.000 per i finanziamenti alle imprese di cui al titolo I della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato dalle leggi regionali 11 giugno 1986, n. 25 e 2 dicembre 1987, n. 97, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni. 2. Alla copertura della maggiore spesa di cui al primo comma si provvede mediante la riduzione, rispettivamente, per L. 100.000.000 e per L. 200.000.000 degli stanziamenti previsti ai capitoli 22704 e 35602 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988. 3. L'autorizzazione di spesa recata per l'erogazione di finanziamenti ai comuni e alle comunita' montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili (cap. 22704) e alle cooperative di produzione e lavoro o di servizio di nuova costituzione nelle spese di avviamento dell'attivita' (cap. 35602), come ripartita dall'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1987, n. 97 e' pertanto ridotta, per l'esercizio finanziario 1988, rispettivamente, di L. 100.000.000 e di L. 200.000.000.