IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Autorizzazione maggiore spesa
 
   1.  E'  autorizzata  per  l'esercizio finanziario 1988 la maggiore
spesa di L. 300.000.000 per i finanziamenti alle imprese  di  cui  al
titolo  I della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato
dalle leggi regionali 11 giugno 1986, n. 25 e 2 dicembre 1987, n. 97,
recanti  interventi  a  sostegno  dell'occupazione  e  a  favore  dei
lavoratori in cassa integrazione guadagni.
   2.  Alla  copertura  della maggiore spesa di cui al primo comma si
provvede mediante la riduzione, rispettivamente, per L. 100.000.000 e
per  L.  200.000.000  degli stanziamenti previsti ai capitoli 22704 e
35602 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988.
   3.   L'autorizzazione   di   spesa   recata  per  l'erogazione  di
finanziamenti ai comuni e alle comunita' montane per l'attuazione  di
opere  e di servizi socialmente utili (cap. 22704) e alle cooperative
di produzione e lavoro o di  servizio  di  nuova  costituzione  nelle
spese  di  avviamento  dell'attivita'  (cap.  35602),  come ripartita
dall'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1987, n. 97 e'  pertanto
ridotta,  per  l'esercizio  finanziario  1988, rispettivamente, di L.
100.000.000 e di L. 200.000.000.