IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della
legge  regionale  28  giugno  1982,  n.  16,   la   societa'   potra'
intervenire, previa autorizzazione della giunta regionale, sentito il
parere della commissione consiliare competente,  anche  a  favore  di
imprese  di  grandi  e  medie  dimensioni e comunque con un numero di
dipendenti non inferiore a cinquanta, aventi attivita' produttiva nel
territorio  della  Valle  d'Aosta, facenti parte di gruppi di aziende
organizzate a livello nazionale o  internazionale,  purche'  la  sede
legale della societa' controllante sia situata in Italia.