IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, la societa' potra' intervenire, previa autorizzazione della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, anche a favore di imprese di grandi e medie dimensioni e comunque con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, aventi attivita' produttiva nel territorio della Valle d'Aosta, facenti parte di gruppi di aziende organizzate a livello nazionale o internazionale, purche' la sede legale della societa' controllante sia situata in Italia.