IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La giunta regionale e' autorizzata a concedere, a integrazione
di quanto disposto con la legge regionale finanziaria 8 gennaio 1988,
n.  1,  ulteriori  contributi  ai  sottoelencati consorzi di garanzia
fidi, da destinare al contenimento fino ad un massimo  di  sei  punti
percentuale  del  tasso  di  interesse  fissato  fra  gli istituti di
credito  e  i  consorzi  stessi,  limitatamente  ad   operazioni   di
investimento  destinate  al  rinnovo  tecnologico  delle aziende, nei
seguenti importi:
  (Omissis).