IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere, a integrazione di quanto disposto con la legge regionale finanziaria 8 gennaio 1988, n. 1, ulteriori contributi ai sottoelencati consorzi di garanzia fidi, da destinare al contenimento fino ad un massimo di sei punti percentuale del tasso di interesse fissato fra gli istituti di credito e i consorzi stessi, limitatamente ad operazioni di investimento destinate al rinnovo tecnologico delle aziende, nei seguenti importi: (Omissis).