IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire la
qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani  attraverso
interventi per l'attuazione di progetti concernenti:
     a)  l'allestimento  di  aree  attrezzate  per  l'insediamento di
imprese artigiane;
     b)  la  costruzione  o il recupero funzionale o l'ampliamento di
immobili destinati all'attivita' di imprese artigiane.