IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani attraverso interventi per l'attuazione di progetti concernenti: a) l'allestimento di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane; b) la costruzione o il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati all'attivita' di imprese artigiane.