IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Finanziamenti alle imprese
 
   1.  I finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'art. 6 della
legge  regionale  18  agosto  1986,  n.  50,  per   l'assunzione   di
apprendisti sono autorizzati anche per l'anno 1989.