IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finanziamenti alle imprese 1. I finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 50, per l'assunzione di apprendisti sono autorizzati anche per l'anno 1989.