(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 20 febbraio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1989 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1989, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1989 in corso di esame. 2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo e' autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1003114, 2323204, 3222104, 4211102, 6121201, 6122202 e 6141218 nonche' per le spese inerenti l'attazione del PIM (Piano integrato Mediterraneo) della Calabria. 3. Nei limiti dei tre dodicesimi e' altresi' autorizato l'esercizio provvisorio dei bilanci relativi all'Azienda foreste demaniali, all'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) e dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1989, annessi al bilancio regionale.