(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7
                        del 20 febbraio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio
di previsione per l'anno 1989 non sia stato approvato e non oltre  il
31 marzo 1989, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite
di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1989 in corso
di esame.
   2.  Nel  corso  dell'esercizio provvisorio medesimo e' autorizzato
l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e  per
le  spese  relative  agli  interventi  di  cui  ai  capitoli 1003114,
2323204, 3222104, 4211102, 6121201, 6122202 e 6141218 nonche' per  le
spese  inerenti  l'attazione  del  PIM (Piano integrato Mediterraneo)
della Calabria.
   3.   Nei   limiti   dei  tre  dodicesimi  e'  altresi'  autorizato
l'esercizio provvisorio  dei  bilanci  relativi  all'Azienda  foreste
demaniali,  all'ESAC  (Ente  regionale  di  sviluppo  agricolo  della
Calabria) e dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio  universitario
della Calabria) per l'anno 1989, annessi al bilancio regionale.