IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito delle finalita' di tutela del patrimonio storico culturale, promuove l'elaborazione di tudi e piani volti alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione degli insediamenti storici e incentiva la progettazione e la realizzazione delle relative opere di resturo e risanamento conservativo. 2. Per tali fini, in attesa dell'entrata in vigore della legge quadro sul recupero di cui al comma successivo, con la presente legge sono disposti finanziamenti in conto capitale per i seguenti strumenti ed opere: a) studi di fattibilita' deliberati dal consiglio comunale; b) piani di recupero di iniziativa pubblica; c) opere di restauro scientifico e di risanamento conservativo di edifici di proprieta' dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei consorzi di enti locali; d) opere di restauro scientifico di edifici di proprieta' di privati compresi all'interno di aree soggette a piano di recupero di iniziativa pubblica finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge; e) acquisizione di immobili di valore storico-artistico al patrimonio degli enti di cui al punto c), da destinare ad uso pubblico non residenziale; f) interventi che tendono ad assicurare la manutenzione, la conservazione, l'integrita' e la sicurezza dei beni di interesse artistico o storico esistenti sul territorio regionale, di proprieta' di enti ecclesiastici, di privati cittadini, di enti morali. 3. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone il progetto di legge quadro sul recupero, al fine di definire una disciplina organica volta a ricondurre ad un disegno unitario le singole leggi settoriali di finanziamento di interventi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale.