IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.   La   Regione,  nell'ambito  delle  finalita'  di  tutela  del
patrimonio storico culturale, promuove l'elaborazione di tudi e piani
volti alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione degli
insediamenti storici e incentiva la progettazione e la  realizzazione
delle relative opere di resturo e risanamento conservativo.
   2.  Per  tali  fini,  in attesa dell'entrata in vigore della legge
quadro sul recupero di cui al comma successivo, con la presente legge
sono   disposti  finanziamenti  in  conto  capitale  per  i  seguenti
strumenti ed opere:
     a) studi di fattibilita' deliberati dal consiglio comunale;
     b) piani di recupero di iniziativa pubblica;
     c)  opere  di restauro scientifico e di risanamento conservativo
di edifici di proprieta' dei comuni, delle province, delle  comunita'
montane e dei consorzi di enti locali;
     d)  opere  di  restauro  scientifico di edifici di proprieta' di
privati compresi all'interno di aree soggette a piano di recupero  di
iniziativa  pubblica finanziati dalla Regione ai sensi della presente
legge;
     e)  acquisizione  di  immobili  di  valore  storico-artistico al
patrimonio degli enti di  cui  al  punto  c),  da  destinare  ad  uso
pubblico non residenziale;
     f)  interventi  che  tendono  ad  assicurare la manutenzione, la
conservazione, l'integrita' e la  sicurezza  dei  beni  di  interesse
artistico o storico esistenti sul territorio regionale, di proprieta'
di enti ecclesiastici, di privati cittadini, di enti morali.
   3.  Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
giunta regionale predispone il progetto di legge quadro sul recupero,
al  fine di definire una disciplina organica volta a ricondurre ad un
disegno unitario le singole  leggi  settoriali  di  finanziamento  di
interventi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale.