(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 28 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il sesto comma dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1988, n. 7, si applica anche ai progetti di cui all'art. 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti. 2. L'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti, effettuata ai sensi dell'art. 3- bis del decreto-legge n. 361/1987 sostituisce anche il parere di cui al secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 "Legge forestale regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Ligura. Genova, addi' 7 settembre 1988 MAGNANI