(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 39
                        del 28 settembre 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Il  sesto  comma dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio
1988, n. 7, si applica anche ai progetti di cui all'art.  3-bis,  del
decreto-legge  31  agosto  1987, n. 361, convertito con modificazioni
nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti  in
materia di smaltimento di rifiuti.
   2.  L'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento e di
stoccaggio dei rifiuti, effettuata ai  sensi  dell'art.  3-  bis  del
decreto-legge  n.  361/1987  sostituisce  anche  il  parere di cui al
secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 16 aprile  1984,  n.
22 "Legge forestale regionale".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Ligura.
    Genova, addi' 7 settembre 1988
 
                               MAGNANI