IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Aziende di promozione turistica (ATP) 1. Per l'espletamento delle attivita' di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, sono istituite ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1983, n. 217 "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" le aziende di promozione turistica (APT). 2. Le aziende di promozione turistica sono enti strumentali della Regione, muniti di personalita' giuridica di diritto pubblico, il cui centro amministrativo e' nel capoluogo di provincia, qualora esso sia compreso tra i comuni nell'ambito, ovvero nella localita' indicata nella tabella A, allegata alla presente legge. 3. Le aziende di promozione turistica sono tenute ad osservare gli atti di indirizzo politico-amministrativo del consiglio regionale e le direttive emanate dalla giunta regionale.