IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Aziende di promozione turistica (ATP)
 
   1.  Per  l'espletamento delle attivita' di promozione e propaganda
delle risorse turistiche locali, di informazione  e  di  accoglienza,
sono  istituite  ai  sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1983, n.
217 "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento  e
la  qualificazione  dell'offerta  turistica" le aziende di promozione
turistica (APT).
   2.  Le aziende di promozione turistica sono enti strumentali della
Regione, muniti di personalita' giuridica di diritto pubblico, il cui
centro amministrativo e' nel capoluogo di provincia, qualora esso sia
compreso tra i comuni nell'ambito, ovvero  nella  localita'  indicata
nella tabella A, allegata alla presente legge.
   3. Le aziende di promozione turistica sono tenute ad osservare gli
atti di indirizzo politico-amministrativo del consiglio  regionale  e
le direttive emanate dalla giunta regionale.