IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il personale in servizio a qualunque titolo da almeno un anno presso uffici di informazione ed accoglienza turistica gestiti da associazioni pro loco riconosciute ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, che cessi dal lavoro per soppressione di tali uffici a seguito dell'istituzione nella localita' di un ufficio di informazione ed accoglienza turistica (IAT) da parte dell'azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio, e' ammesso a partecipare ai concorsi per l'assunzione alle varie qualifiche presso tale APT e da assegnare allo IAT stesso. 2. Nei concorsi di cui al primo comma sono preferiti a parita' di merito coloro che hanno prestato lodevole servizio presso i disciolti uffici di informazione ed accoglienza turistica gestiti dalle associazioni pro loco competenti per territorio. 3. Per il personale di cui al primo comma si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 7 settembre 1988 MAGNANI