IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Il  personale in servizio a qualunque titolo da almeno un anno
presso uffici di informazione ed  accoglienza  turistica  gestiti  da
associazioni  pro loco riconosciute ai sensi della legge regionale 24
gennaio 1975, n. 6, che cessi dal lavoro  per  soppressione  di  tali
uffici  a  seguito  dell'istituzione nella localita' di un ufficio di
informazione ed accoglienza turistica (IAT) da parte dell'azienda  di
promozione  turistica  (APT)  competente per territorio, e' ammesso a
partecipare ai concorsi per l'assunzione alle varie qualifiche presso
tale APT e da assegnare allo IAT stesso.
   2.  Nei concorsi di cui al primo comma sono preferiti a parita' di
merito coloro che hanno prestato lodevole servizio presso i disciolti
uffici   di  informazione  ed  accoglienza  turistica  gestiti  dalle
associazioni pro loco competenti per territorio.
   3.  Per il personale di cui al primo comma si prescinde dal limite
massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 7 settembre 1988
 
                               MAGNANI