IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Sostituzione dell'art. 2
 
   1. L'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 "Norme per
il recupero dei valori tradizionali del paesaggio  rurale  ed  urbano
mediante  l'impiego  dell'ardesia  negli interventi edilizi" e' cosi'
sostituito:
   "Art.  2.  Soggetti  legittimati  a  richiedere il contributo. - I
titolari di concessioni ed autorizzazioni edilizie,  rilasciate  dopo
l'entrata  in  vigore  della  presente  legge e relative a lavori che
prevedono o per la cui esecuzione sia stato imposto dalle  competenti
autorita'   l'impiego   dell'ardesia  nelle  coperture  a  tetto  dei
fabbricati  ovvero  nei  rivestimenti  di  facciate   secondo   l'uso
tradizionale,  possono  presentare alla Regione domanda di contributo
con le modalita' di cui all'art. 3, entro  due  anni  dalla  data  di
ultimazione lavori".