IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 1. L'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 "Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi" e' cosi' sostituito: "Art. 2. Soggetti legittimati a richiedere il contributo. - I titolari di concessioni ed autorizzazioni edilizie, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge e relative a lavori che prevedono o per la cui esecuzione sia stato imposto dalle competenti autorita' l'impiego dell'ardesia nelle coperture a tetto dei fabbricati ovvero nei rivestimenti di facciate secondo l'uso tradizionale, possono presentare alla Regione domanda di contributo con le modalita' di cui all'art. 3, entro due anni dalla data di ultimazione lavori".