IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle
situazioni  in  cui  piu'  grave  si  presenta,  per  caratteristiche
quantitative  e  qualitative,  la  situazione  occupazionale,  con la
presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai
sensi  dell'art.  36  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 in  materia  di  cantieri  scuola  e  di  lavoro,
l'utilizzo  temporaneo  e straordinario da parte degli enti locali di
lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.