IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui piu' grave si presenta, per caratteristiche quantitative e qualitative, la situazione occupazionale, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di cantieri scuola e di lavoro, l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte degli enti locali di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.